La legge di Bilancio 2026 e la recente conversione del decreto-legge n. 159/2025 ridisegnano in modo significativo alcuni istituti centrali nella gestione del personale pubblico. Congedo parentale, permessi a tutela della disabilità e sorveglianza sanitaria diventano il terreno su cui si misurano nuove esigenze di conciliazione, controllo e organizzazione.
1. Congedo parentale: estensione temporale, ma assetto economico invariato
Il primo intervento di rilievo riguarda l’estensione fino ai 14 anni di età del figlio del periodo entro cui è possibile fruire del congedo parentale. La modifica interessa in modo sistematico il Testo unico sulla maternità e paternità, includendo il prolungamento del congedo e le ipotesi di adozione e affidamento.
Dal punto di vista economico, però, il legislatore sceglie la continuità. Il sistema delineato dalle ultime leggi di bilancio resta immutato: 11 mesi complessivi per la coppia di genitori, con una quota significativa retribuita (un mese al 100%, due mesi all’80%, i restanti al 30%). L’estensione temporale amplia quindi la finestra di utilizzo, ma non modifica l’equilibrio finanziario dell’istituto.
Per le Province, questo comporta un possibile incremento delle assenze “diluite” nel tempo, con effetti sulla programmazione dei fabbisogni e sulla gestione delle sostituzioni.
2. Malattia dei figli: più giorni, stesso trattamento
Sempre in un’ottica di sostegno alla genitorialità, i giorni di congedo per la malattia dei figli tra i 3 e i 14 anni raddoppiano, passando da 5 a 10. La scelta di mantenerli non retribuiti segnala tuttavia una linea di equilibrio tra tutela familiare e sostenibilità dei costi.
Anche in questo caso, l’impatto organizzativo sugli enti non è trascurabile, soprattutto nei servizi con organici ridotti, dove l’assenza improvvisa del personale può incidere sulla continuità delle attività.
3. Permessi ex legge 104 e congedi: il rafforzamento dei controlli
La manovra introduce un deciso rafforzamento del sistema dei controlli sui permessi a tutela della disabilità, sui congedi straordinari e sui congedi parentali. L’INPS potrà verificare la permanenza dei requisiti sanitari, avvalendosi anche di strutture del Servizio sanitario nazionale o della sanità militare, con oneri a carico delle amministrazioni richiedenti.
Parallelamente, viene imposto agli enti un nuovo obbligo informativo, destinato ad alimentare le banche dati contributive. Si tratta di una misura che rafforza la tracciabilità degli istituti, ma che richiederà adeguamenti procedurali e organizzativi, in attesa delle istruzioni operative dell’INPS.
4. Visite mediche e orario di lavoro: una svolta organizzativa
Di particolare rilievo è la modifica al Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro: il tempo impiegato per le visite mediche obbligatorie – periodiche, su richiesta, per cambio mansione, rientro dopo lunga assenza o in situazioni di rischio – deve essere considerato a tutti gli effetti orario di lavoro, salvo le visite preassuntive.
La norma incide direttamente sulla gestione dell’orario, delle presenze e delle assenze, imponendo agli enti di rivedere prassi consolidate. Non si tratta solo di un adeguamento formale, ma di una scelta che riconosce la sorveglianza sanitaria come parte integrante della prestazione lavorativa.
5. Contrattazione e promozione della salute
Infine, il legislatore apre alla possibilità di introdurre, tramite contrattazione collettiva, permessi retribuiti per la partecipazione agli screening oncologici. Una previsione che, pur non immediatamente operativa, rafforza il ruolo della contrattazione come strumento di promozione della salute nei luoghi di lavoro.
In conclusione, le novità del 2026 delineano un quadro più attento alla conciliazione vita-lavoro e alla tutela della salute, ma anche più esigente sul piano dei controlli e degli adempimenti. Per le Province, la sfida sarà tradurre queste regole in prassi organizzative sostenibili, capaci di tenere insieme diritti dei lavoratori ed efficienza amministrativa